Principi Etici e norme di Comportamento
«Allevatore Cinofilo Etico Italiano
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L’associazione «A.I.P.C.» ispira la propria attività a princìpi etici e norme di comportamento atte a mantenere su livelli elevati la sua integrità morale, il suo buon nome e la serietà e la validità di tutte le sue iniziative, nonché al fine di indicare e ricordare sempre, al proprio interno, i motivi ispiratori del corretto svolgimento delle attività associative.

[1] Fornire annualmente la lista dei soggetti che si intendono includere nel proprio piano di riproduzione, aggiornata a ogni variazione, per ciascun soggetto va indicato il LOI e Microchip. Per le femmine che compiono 7 anni, al momento della nascita della cucciolata, aggiungere il certificato medico che attesti l’idoneità alla riproduzione.

[2] Impiegare nella riproduzione soltanto soggetti che rispettino i requisiti dell’allegato 01.

[3] Riprodurre soltanto soggetti iscritti ai libri genealogici di nazioni che abbiano aderito alla selezione di razze riconosciute o in via di riconoscimento FCI.

[4] Alla data dell’accoppiamento le femmine devono avere almeno 18 mesi e rispettare i requisiti dell’allegato 01.

[5] Alla data dell’accoppiamento i maschi devono avere compiuto almeno un anno di vita e rispettare i requisiti dell’allegato 01.

[6] Accoppiare ogni femmina per un numero massimo di 5 cucciolate.

[7] Devono passare almeno 300 giorni tra le registrazioni delle cucciolate nate dalla stessa femmina. È ammessa una sola eccezione nella vita riproduttiva della femmina.

[8] Obbligo di cessione in cambio di denaro soltanto di cuccioli (con meno di 90 giorni) o cani nati da soggetti di proprietà del titolare dell’affisso.

[9] Obbligo di non accoppiare i seguenti soggetti:

*Madre e Figlio cosi come Padre e Figlia
*Cani con stessi madre e padre, anche se nati in cucciolate diverse
*Cani con 1 genitore in comune
*Nonni con Nipoti e Zii con Nipoti vanno autorizzato di volta in volta a fronte di un programma di allevamento che preveda i prossimi accoppiamenti per la cucciolata in questione,
L’obbiettivo è non promuovere l’alta consanguineità nella selezione. 

[10] Obbligo di deposito del DNA di ogni riproduttore, cucciolo o adulto ceduto, indipendente dalla natura della cessione.

[11] Obbligo di fornire al futuro proprietario certificato veterinario che attesta la buona salute del cucciolo al momento della cessione.

[12] Obbligo di emissione di ricevuta o fattura per le cessioni commerciali.

[13] Obbligo di fornire all’acquirente una relazione scritta che illustri il tipo di alimentazione usata in allevamento, vaccinazione, prassi antiparassitaria eseguita.

[14] Obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia di identificazione e benessere animale.

[15] Obbligo di fornire all’acquirente copia dello standard di razza o documentazione dove si illustrano le attitudini naturali della razza e consigli per la gestione.

L’allegato 01 citato riporterà la lista delle razze e i test minimi per ogni razza. (fornito ai richiedenti la certificazione)

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Il testo del presente Codice Etico è stato adottato  in data 03/08/2022